Fuori di Quad Team

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Fuori di Quad Team: lo Statuto

Fuori di Quad Team: lo Statuto

Titolo I - Denominazione - Sede - Durata
Articolo 1
E' Costituita un'Associazione denominata Fuori di Quad Team.
La Fuori di Quad Team è ente di diritto privato, senza fini di lucro, libero e apartitico. Essa svolge la sua attività in ambito nazionale. Nello svolgimento di tali attività la Fuori di Quad Team non potrà prevedere nè effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. La Fuori di Quad Team potrà cooperare con, o aderire ad altre associazioni di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi. La durata della Fuori di Quad Team è illimitata.

Titolo II - Scopi e finalità
Articolo 2
L'Associazione è costituita allo scopo di:
1. Praticare la disciplina del Fuoristrada in campo nazionale a tutti i livelli.
2. Favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazioni tra i piloti, i giudici ed i simpatizzanti della Fuori di Quad Team, anche promuovendo attività, manifestazioni.
3. Favorire la diffusione della cultura del Quad. Essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività Fuoristradistiche che collaborando con esse mediante idee e progetti per migliorare la situazione dello Sport Fuoristradistico nel Paese.

Articolo 3
La vita dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento che, approvato secondo le norme statutarie, si renda necessario per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Titolo III - Soci
Articolo 4
Possono aderire all'Associazione acquisendo pertanto il titolo di Socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale.
I soci possono essere:
1. Ordinari: persone fisiche che aderiscono all'Associazione, prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota associativa.
2. Onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso diviento normativo.
3. Sostenitori: tutti coloro che, non essendo Soci Ordinari od Onorari, contribuiscono agli scopi dall'Associazione mediante conferimenti in denaro o in natura.

Articolo 5
La qualità di Socio si perde per:
1. Decesso;
2. Mancato pagamento delle quote sociali nei modi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
3. Dimissioni;
4. Inabilitazione;
5. Radiazione, per atti lesivi dell'Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
I soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dall'Associazione stessa.

Titolo IV - organi Sociali
Capo I - Generalità
Articolo 6
Sono Organi Sociali dell'Associazione:
1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo

Capo II - Assemblea
Articolo 7
L'Assemblea è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, dai Soci Ordinari. Essa rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi sociali. Essa può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea ha facoltà di nominare per acclamazione uno o più Presidenti Onorari, scelti tra le persone, anche non aderenti all'Associazione, che per le loro qualità professionali, culturali e umane possano conferire prestigio all'Associazione o ne hanno perseguito i fini.

Articolo 8
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ha il compito di:
1. Ratificare l'entità delle quote sociali annua stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. Approvare il bilancio consuntivo o preventivo;
3. Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 9
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure, su richiesta motivata e con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo dei soci.

Articolo 10
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun Socio, almeno otto giorni prima della data della riunione.
Nella convocazione dovranno essere specificati:
1. Ordine del giorno
2. Data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

Articolo 11
Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale. Ciascuno Socio Ordinario può farsi rappresentante da altro Socio Ordinario mediante delega scritta. Ogni Socio Ordinario non può essere depositato di più di due deleghe. I Soci Onorari e Sostenitori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 12
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere Segretario dell'Associazione o, in caso di impedimento, da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza qualificata dei votanti:
1. Elezione dei Presidente dell'Associazione;
2. Modifiche al presente Statuto;
3. Scioglimento anticipato dell'Associazione.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Capo III - Consiglio Direttivo
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri uguale a quattro, incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo determinandone preventivamente, mediante votazione palese, il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, stabilire le quote annuali dovute dai soci e predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 14
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto. E' facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea per regolare aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Articolo 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio nominato dai presenti. Le funzioni di Segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario dell'Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Capo IV - Presidente
Articolo 17
Il Presidente è eletto dall'Assemblea dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo.
In particolare compete al Presidente:
1. La predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
2. La redazione della relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
3. La vigilanza sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
4. La determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
5. L'emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.
Per i casi d'indisponibilità, ovvero d'assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Capo V - Consiglieri con incarichi speciali
Tesoriere
Articolo 18
Al Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Vicepresidente
Articolo 19
Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.

Segretario
Articolo 20
Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell'Associazione e ne coordina la attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Capo VI - Sostituizioni di membri degli organi collegiali, decandenza di organo collegiale e dimissioni del Presidente
Articolo 21
I membri degli Organi Sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, morte o inabilitazione di uno o più membri di un Organo Sociale fino alla metà, si fa luogo alla sostituzione nominando i primi non eletti. In ogni caso i membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del biennio. Se vengono a mancare i membri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 22
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo Sociale non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del biennio dell'organo decaduto.

Articolo 23
In caso di morte, dimissioni, inabilitazione permanente del Presidente tutti gli Organi Sociali decadono. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro 30 giorni della decadenza del Presidente per procedere all'elezione dei nuovi Organi Sociali. Il Vicepresidente assumerà ad interim i poteri e le prerogative del Presidente. Gli organi Sociali decaduti resteranno in attività per il disbrigo della normale amministrazione.

Titolo V - Candidature, elettorato, incompatibilità
Articolo 24
Tutti i Soci, purchè in regola con il versamento delle quote sociali, sono elettori ed eleggibili.

Titolo VI - Amministrazione
Articolo 25
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
1. da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione all'atto della costituizione;
2. dai beni mobili ed immobili dei quali l'Associazione divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.

Articolo 26
Le fonti di entrata dell'Associazione sono rappresentate da:
1. quote d'iscrizione all'Associazione;
2. contributi annuali dei Soci, ordinari e straordinari;
3. contributi volontari dei Soci;
4. sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari;
5. contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati;
6. ogni altra eventuale entrata.

 

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